Legge provinciale

di promozione dell'amministrazione di sostegno

una norma di civiltà per sostenere in modo rispettoso le persone fragili

 

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Ora anche la Provincia di Bolzano può essere annoverata tra le diverse Regioni e Province italiane che hanno scelto di emanare una legge a promozione della misura dell’amministrazione di sostegno.
La seduta del 05.07.2018 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha visto, infatti, l’approvazione della legge di promozione dell’amministrazione di sostegno, prevedendo concrete forme di sostegno a coloro che assumono l’incarico di amministratore di sostegno volontario per terze persone.
 
L’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno esprime piena soddisfazione per questo importante traguardo, raggiunto dopo intensi anni di lavoro assieme alla Federazione per il Sociale e la Sanità. Come auspicato da entrambi gli enti, la legge si prefigge di attuare un sistema per la protezione giuridica delle persone fragili volto a rafforzare il processo integrato di interventi istituzionali e professionali a promozione della dignità e tutela dei diritti delle persone deboli e di sostegno alla famiglia. Importantissime per gli amministratori di sostegno volontari le previsioni di legge di sostegno da parte della Provincia per la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi ed il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore nello svolgimento dell’incarico e della indennità eventualmente riconosciutagli dal giudice qualora il beneficiario non disponga di sufficienti mezzi finanziari.

 

Il testo della legge

 

 

Contributo per l'equa indennità per l'amministratore di sostegno

 

Alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, con un basso reddito, può essere concesso un contributo per pagare/liquidare al proprio amministratore di sostegno l’equa indennità ad esso assegnata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bolzano.

L'ammontare del contributo dipende dall’importo dell’equa indennità assegnata dal Giudice Tutelare, risultante dall’atto di liquidazione firmato dallo stesso, e non può comunque superare il massimale di 1.200 euro annui.

Il contributo è concesso solo se la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ed il suo amministratore di sostegno soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti, da comprovare attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

1. il nucleo familiare di fatto della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ha un valore della situazione economica non superiore a 1,22.

2. l’amministratore di sostegno della persona amministrata:

  • è iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12;
  • non è il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
  • non ha legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata;
  • non è iscritto ad un albo delle professioni forensi o contabili, ovvero non svolgere l’attività a titolo professionale.

 

Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assitenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali